Art. 2. Classificazione delle aziende 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, le aziende sono cosi' classificate: a) piccole: ricettivita' giornaliera da 101 a 600 sciatori; b) medie: ricettivita' giornaliera da 601 a 4.000 sciatori; c) grandi: ricettivita' giornaliera da 4.001 a 10.000 sciatori; d) super: ricettivita' giornaliera oltre 10.000 sciatori. 2. La ricettivita' giornaliera di un comprensorio e' calcolata moltiplicando per due la sommatoria delle potenze degli impianti a fune installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di un impianto il prodotto della sua portata oraria massima autorizzata per il suo dislivello, espresso in chilometri.