Art. 2.
                    Classificazione delle aziende
 
   1.  Per  le  finalita' di cui alla presente legge, le aziende sono
cosi' classificate:
     a) piccole: ricettivita' giornaliera da 101 a 600 sciatori;
     b) medie: ricettivita' giornaliera da 601 a 4.000 sciatori;
     c) grandi: ricettivita' giornaliera da 4.001 a 10.000 sciatori;
     d) super: ricettivita' giornaliera oltre 10.000 sciatori.
   2.  La  ricettivita'  giornaliera  di un comprensorio e' calcolata
moltiplicando per due la sommatoria delle potenze  degli  impianti  a
fune  installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di
un impianto il prodotto della sua portata oraria massima  autorizzata
per il suo dislivello, espresso in chilometri.