Art. 3. Modalita' di intervento 1. Societa' ed enti proprietari di impianti di risalita possono ottenere contributi a fondo perduto a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'art. 1, entro i seguenti limiti: a) fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa per le aziende classificate "piccole"; b) fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa per le aziende classificate "medie"; c) fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa per le aziende classificate "grandi"; d) fino ad un massimo del 2% della spesa ammessa per le aziende classificate "super". 2. Rientrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto.