Art. 3.
                       Modalita' di intervento
 
   1.  Societa'  ed  enti proprietari di impianti di risalita possono
ottenere contributi a fondo perduto a fronte  delle  spese  derivanti
dagli investimenti di cui all'art. 1, entro i seguenti limiti:
     a) fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa per le aziende
classificate "piccole";
     b) fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa per le aziende
classificate "medie";
     c) fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa per le aziende
classificate "grandi";
     d)  fino ad un massimo del 2% della spesa ammessa per le aziende
classificate "super".
   2.   Rientrano   nella   spesa   ammessa  i  costi  relativi  alla
progettazione  e  all'eventuale  acquisto  di  aree  necessarie  alla
costruzione dell'impianto.