Art. 4.
     Interventi per impianti di particolare importanza sciistica
 
   1.  Nel  caso  di  impianti  di particolare importanza sciistica i
contributi di cui alla presente legge possono essere  concessi,  sino
ad  un ammontare massimo del 75% della spesa ammessa qualunque sia la
ricettivita' giornaliera di cui all'art. 2.
   2.  Sono  considerati  di particolare importanza sciistica, per le
finalita' di cui alla presente legge:
     a)  gli  impianti, anche posti in successione, che costituiscono
la principale linea di accesso e di alimentazione di un  comprensorio
sciistico;
     b)  gli  impianti, anche posti in successione, che realizzano il
collegamento sciistico tra due o piu' comprensori.
   3.  Per comprensorio sciistico si intende un complesso organico di
impianti di risalita e piste di sci gestito in forma unitaria.
   4.  Gli  interventi regionali sono concessi sia per la costruzione
di impianti nuovi, sia per la sostituzione di impianti esistenti.
   5.  I  finanziamenti  di cui al presente articolo sono concedibili
solo per la costruzione  di  impianti  i  cui  veicoli  siano  almeno
parzialmente, chiusi.