Art. 4. Interventi per impianti di particolare importanza sciistica 1. Nel caso di impianti di particolare importanza sciistica i contributi di cui alla presente legge possono essere concessi, sino ad un ammontare massimo del 75% della spesa ammessa qualunque sia la ricettivita' giornaliera di cui all'art. 2. 2. Sono considerati di particolare importanza sciistica, per le finalita' di cui alla presente legge: a) gli impianti, anche posti in successione, che costituiscono la principale linea di accesso e di alimentazione di un comprensorio sciistico; b) gli impianti, anche posti in successione, che realizzano il collegamento sciistico tra due o piu' comprensori. 3. Per comprensorio sciistico si intende un complesso organico di impianti di risalita e piste di sci gestito in forma unitaria. 4. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione di impianti esistenti. 5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concedibili solo per la costruzione di impianti i cui veicoli siano almeno parzialmente, chiusi.