Art. 6. Istruttoria e concessione dei contributi 1. L'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali verifica l'ammissibilita' formale delle domande, per il tramite della commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, cosi' integrata: a) dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato; b) dall'Assessore regionale del Turismo, urbanistica e beni culturali o da un suo delegato. 2. La commissione e' validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno cinque commissari. 3. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di una societa', ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda. 4. Il parere della commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata. 5. Le domande esaminate dalla commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere dalla stessa espresso ed al parere del comune di cui al secondo comma dell'art. 5, all'esame della giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo. 6. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori gia' esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissibilita' ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 e' subordinata all'inserimento degli impianti stessi nel'ambito di un programma di interventi predisposto dalla giunta regionale sottoposto all'esame della competente commissione consiliare ed approvato dal consiglio regionale.