Art. 6.
               Istruttoria e concessione dei contributi
 
   1.   L'Assessorato  regionale  del  turismo,  urbanistica  e  beni
culturali verifica l'ammissibilita' formale  delle  domande,  per  il
tramite  della commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 15
luglio 1985, n. 46, cosi' integrata:
     a) dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
     b)  dall'Assessore  regionale  del  Turismo,  urbanistica e beni
culturali o da un suo delegato.
   2.  La  commissione  e'  validamente riunita con la presenza della
maggioranza dei componenti ed esprime parere con il  voto  favorevole
di almeno cinque commissari.
   3.  Qualora  un  commissario  svolga qualsiasi funzione o incarico
nell'ambito di una societa', ente o privato proprietario di  impianti
di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge,
non partecipa all'esame della relativa domanda.
   4.  Il  parere  della commissione deve concernere sia le soluzioni
tecniche  proposte,  sia   gli   aspetti   economici   e   gestionali
dell'iniziativa considerata.
   5.   Le   domande   esaminate  dalla  commissione  vengono  quindi
sottoposte, unitamente al parere dalla stessa espresso ed  al  parere
del  comune  di  cui  al  secondo  comma dell'art. 5, all'esame della
giunta regionale che decide, motivando, in  merito  alla  concessione
del contributo.
   6.  Nel  caso  di impianti situati al di fuori di comprensori gia'
esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della  presente
legge,  l'ammissibilita'  ai  benefici  di cui agli articoli 3 e 4 e'
subordinata all'inserimento degli impianti stessi  nel'ambito  di  un
programma di interventi predisposto dalla giunta regionale sottoposto
all'esame della competente commissione consiliare  ed  approvato  dal
consiglio regionale.