Art. 9. Norma finanziaria 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata, nel triennio 1989/1991, la spesa complessiva di L. 54.000.000.000 ripartita in annue L. 18.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati. 2. L'onere derivante dall'applicazine della presente legge gravera' sull'istituendo capitolo n. 37535 del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 3. Alla copertura dell'onere si provvede: a) per l'anno 1989 mediante riduzione di L. 18.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio in corso; "Finanziamenti speicale per la sostituzione della telecabina Orsia-Gabiet, in comune di Gressoney-La-Trinite'" per L. 8.000.000.000; "Interventi per la realizzazione di nuovi impianti funiviari a Breuil-Cervinia" per L. 10.000.000.000; b) per gli anni 1990/1991 mediante utilizzo per L. 36.000.000.000 delle risorse disponibili gia' iscritte al programma 3-2" altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991".