Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  l'applicazione  della  presente legge e' autorizzata, nel
triennio  1989/1991,  la  spesa  complessiva  di  L.   54.000.000.000
ripartita  in  annue  L.  18.000.000.000  per ciascuno degli esercizi
considerati.
   2.   L'onere   derivante  dall'applicazine  della  presente  legge
gravera' sull'istituendo capitolo n. 37535 del bilancio di previsione
della  regione  per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti
capitoli dei futuri bilanci.
   3. Alla copertura dell'onere si provvede:
     a) per l'anno 1989 mediante riduzione di L. 18.000.000.000 dallo
stanziamento  iscritto  al  capitolo  50150  "Fondo  globale  per  il
finanziamento   di   spese   per  ulteriori  programmi  di  sviluppo"
utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n.  8  al
bilancio per l'esercizio in corso;
   "Finanziamenti  speicale  per  la  sostituzione  della  telecabina
Orsia-Gabiet,   in   comune   di   Gressoney-La-Trinite'"   per    L.
8.000.000.000;  "Interventi  per  la  realizzazione di nuovi impianti
funiviari a Breuil-Cervinia" per L. 10.000.000.000;
     b)   per   gli   anni   1990/1991   mediante   utilizzo  per  L.
36.000.000.000 delle risorse disponibili gia' iscritte  al  programma
3-2" altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991".