Art. 10.
             Progettazione degli impianti di depurazione
 
   La  progettazione  di  un  impianto  di  depurazione dovra' essere
svolta  a  livello  di  progetto  esecutivo  con   riferimento   alle
previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque.
   La  progettazione esecutiva dovra' essere sviluppata sulla base di
dettagliate indagini tese alla verifica delle  previsioni  del  Piano
regionale  di  risanamento delle acque secondo quanto precisato nella
tab. 1 allegata.
   Nel  caso  di comuni sprovvisti o soltanto parzialmente serviti di
rete fognaria, la progettazione esecutiva dovra' essere preceduta  da
una  verifica  sulla base di un censimento di dettaglio qualitativo e
quantitativo dei carichi inquinanti industriali assimilati  a  civili
di  cui  all'art.  4 lettera c) del regolamento regionale "Disciplina
delle pubbliche fognature".
   Quando  dalle  indagini  analitiche  sulla  qualita'  delle  acque
risulti un carico inquinante, rapportato a  popolazione  equivalente,
superiore  del  10% a quella del Piano regionale il risanamento delle
acque, dovra' essere condotta un'analisi suppletiva  per  evidenziare
le  attivita'  (industriali  e/o  assimilabili  a  quelle civili) non
preventivamente censite che provocano dette deviazioni; cio' al  fine
di prevenire ad una piu' equa ripartizione degli oneri di gestione ed
alle  prescrizioni  di  idonei   impianti   di   pretrattamento   per
l'attivita' industriale interessata.
   Nel progetto generale ed esecutivo si dovranno inoltre documentare
le  previsioni   di   sviluppo   urbanistico   dei   centri   serviti
dall'impianto.