Art. 10. Progettazione degli impianti di depurazione La progettazione di un impianto di depurazione dovra' essere svolta a livello di progetto esecutivo con riferimento alle previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque. La progettazione esecutiva dovra' essere sviluppata sulla base di dettagliate indagini tese alla verifica delle previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque secondo quanto precisato nella tab. 1 allegata. Nel caso di comuni sprovvisti o soltanto parzialmente serviti di rete fognaria, la progettazione esecutiva dovra' essere preceduta da una verifica sulla base di un censimento di dettaglio qualitativo e quantitativo dei carichi inquinanti industriali assimilati a civili di cui all'art. 4 lettera c) del regolamento regionale "Disciplina delle pubbliche fognature". Quando dalle indagini analitiche sulla qualita' delle acque risulti un carico inquinante, rapportato a popolazione equivalente, superiore del 10% a quella del Piano regionale il risanamento delle acque, dovra' essere condotta un'analisi suppletiva per evidenziare le attivita' (industriali e/o assimilabili a quelle civili) non preventivamente censite che provocano dette deviazioni; cio' al fine di prevenire ad una piu' equa ripartizione degli oneri di gestione ed alle prescrizioni di idonei impianti di pretrattamento per l'attivita' industriale interessata. Nel progetto generale ed esecutivo si dovranno inoltre documentare le previsioni di sviluppo urbanistico dei centri serviti dall'impianto.