Art. 14. Aereazione degli impianti Un approfondito studio dovra' essere condotto al fine di garantire nei vari posti di lavoro il mantenimento di condizioni di sicurezza: sufficiente contenuto d'ossigeno ed eliminazione di eventuali miscele esplosive nonche' di gas tossici o atmosfere infette. Tali accorgimenti dovranno essere previsti nei locali delle stazioni di pompaggio delle acque e dei fanghi, nei locali di trattamento dei fanghi, nei locali in cui sono alterate le condizioni microclimatiche quali botole, fosse, condotte, sale, pozzi e forni.