Art. 14.
                      Aereazione degli impianti
 
   Un approfondito studio dovra' essere condotto al fine di garantire
nei vari posti di lavoro il mantenimento di condizioni di  sicurezza:
sufficiente contenuto d'ossigeno ed eliminazione di eventuali miscele
esplosive nonche' di gas tossici o atmosfere infette.
   Tali  accorgimenti  dovranno  essere  previsti  nei  locali  delle
stazioni di pompaggio  delle  acque  e  dei  fanghi,  nei  locali  di
trattamento dei fanghi, nei locali in cui sono alterate le condizioni
microclimatiche quali botole, fosse, condotte, sale, pozzi e forni.