Art. 19. G e s t i o n i L'esercizio di un impianto di depurazione comporta il controllo costante di tutte le caratteristiche idrtauliche, chimico-fisiche e biologiche del liquame da depurare. Nella tabella 2 allegata sono riportate le frequenze di campionamento ed i parametri da rilevare in relazione al tipo di processo ed alla utilizzazione dell'affluente. Per ciascun impianto di depurazione dovra' essere tenuto un apposito quaderno di registrazione dei dati. Nei quaderni suddetti si dovranno riportare l'ora e la data di prelievo del campione, il punto di prelievo del campione, il parametro cui e' riferita la misura, il valore relativo. I dati di analisi dovranno essere registrati con la frequenza indicata nell'allegata tabella 2. I quaderni di registrazione devono essere conservati presso ciascun impianto e l'Autorita' di Controllo e' tenuta, in sede di ispezione, ad esaminare i quaderni e vistarli. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Puglia. Bari, 3 novembre 1989 COLASANTO (Omissis).