Art. 19.
                           G e s t i o n i
 
   L'esercizio  di  un  impianto di depurazione comporta il controllo
costante di tutte le caratteristiche idrtauliche,  chimico-fisiche  e
biologiche del liquame da depurare.
   Nella   tabella   2   allegata  sono  riportate  le  frequenze  di
campionamento ed i parametri da rilevare  in  relazione  al  tipo  di
processo ed alla utilizzazione dell'affluente.
   Per  ciascun  impianto  di  depurazione  dovra'  essere  tenuto un
apposito quaderno di registrazione dei dati.
   Nei  quaderni  suddetti  si  dovranno riportare l'ora e la data di
prelievo  del  campione,  il  punto  di  prelievo  del  campione,  il
parametro cui e' riferita la misura, il valore relativo.
   I  dati  di  analisi  dovranno  essere registrati con la frequenza
indicata nell'allegata tabella 2.
   I  quaderni  di  registrazione  devono  essere  conservati  presso
ciascun impianto e l'Autorita' di Controllo e'  tenuta,  in  sede  di
ispezione, ad esaminare i quaderni e vistarli.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare come regolamento della regione Puglia.
    Bari, 3 novembre 1989
 
                              COLASANTO
 
   (Omissis).