Art. 2.
                             Definizioni
 
   Ai fini della seguente normativa si definisce:
     a)  impianto di fognatura, il complesso di canalizzazione atto a
raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili  e/o  produttivi
le  acque  superficiali (meteoriche, di lavaggio) e quelle di scarico
provenienti dalle attivita' umane e/o dai cicli produttivi;
     b)  fognatura  a  sistema  misto  l'impianto  di  fognatura  che
raccoglie sia le acque di scarico che quelle di  pioggia  provenienti
da insediamenti civili e/o produttivi;
     c)  fognatura  a  sistema  separato, l'impianto di fognatura che
raccoglie le acque reflue in una apposita rete distinta da quella che
raccoglie le acque superficiali;
     d)  fogne,  le canalizzazioni alimentari che raccolgono le acque
provenienti dai fognoli di allacciamenti;