Art. 2. Definizioni Ai fini della seguente normativa si definisce: a) impianto di fognatura, il complesso di canalizzazione atto a raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio) e quelle di scarico provenienti dalle attivita' umane e/o dai cicli produttivi; b) fognatura a sistema misto l'impianto di fognatura che raccoglie sia le acque di scarico che quelle di pioggia provenienti da insediamenti civili e/o produttivi; c) fognatura a sistema separato, l'impianto di fognatura che raccoglie le acque reflue in una apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque superficiali; d) fogne, le canalizzazioni alimentari che raccolgono le acque provenienti dai fognoli di allacciamenti;