Art. 5. Manutenzione ordinaria e straordinaria Il gestore della pubblica fognatura predispone annualmente e comunica ai comuni interessati ed alla Regione, il programma di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il programma deve definire gli intervalli di tempo entro i quali saranno effettuate le normali operazioni di spurgo dalla rete nonche' quelli concernenti le verifiche statiche dei manufatti e di usura dei rivestimenti. L'attuazione del programma deve risultare da apposite annotazioni da riportarsi sul registro di gestione. Le autorita' competenti al controllo verificano in sede di ispezione l'attuazione del programma vistando il registro di gestione. Il gestore dovra' inoltre redigere una planimetria quotata, in scala 1:1.000, riportante l'individuazione della rete fognante gestita con l'indicazione di diametri delle condotte dei manufatti di ispezione e delle quote di posa; nella stessa planimetria dovra' essere riportato lo schema di distribuzione dell'acqua potabile. La planimetria e' trasmessa al comune interessato ed alla Regione ed e' aggiornata annualmente.