Art. 5.
                Manutenzione ordinaria e straordinaria
 
   Il  gestore  della  pubblica  fognatura  predispone  annualmente e
comunica ai comuni interessati  ed  alla  Regione,  il  programma  di
intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.
   Il  programma  deve definire gli intervalli di tempo entro i quali
saranno effettuate le normali operazioni di spurgo dalla rete nonche'
quelli concernenti le verifiche statiche dei manufatti e di usura dei
rivestimenti.
   L'attuazione  del programma deve risultare da apposite annotazioni
da riportarsi sul registro di gestione.
   Le  autorita'  competenti  al  controllo  verificano  in  sede  di
ispezione  l'attuazione  del  programma  vistando  il   registro   di
gestione.
   Il  gestore  dovra'  inoltre  redigere una planimetria quotata, in
scala  1:1.000,  riportante  l'individuazione  della  rete   fognante
gestita con l'indicazione di diametri delle condotte dei manufatti di
ispezione e delle quote di  posa;  nella  stessa  planimetria  dovra'
essere riportato lo schema di distribuzione dell'acqua potabile.
   La  planimetria e' trasmessa al comune interessato ed alla Regione
ed e' aggiornata annualmente.