Art. 6.
             Localizzazione degli impianti di depurazione
 
   La  localizzazione  degli  impianti di depurazione e' definita dal
Piano regionale di risanamento delle acque.
   Le   aree   di  insediamento  degli  impianti  depurativi  saranno
preferenzialmente individuate nell'ambito delle  aree  industriali  o
delle zone produttive previste dallo strumento urbanistico vigente.
   L'area  di  insediamento  per gli impianti di depurazione di nuova
costruzione dovra' distare almeno 300  mt.  dalle  zone  residenziali
previste dallo strumento urbanistico vigente.
   Le  deroghe  a  tale distanza approvate dal Comune dovranno essere
dettagliatamente e tecnicamente motivate.