Art. 6. Localizzazione degli impianti di depurazione La localizzazione degli impianti di depurazione e' definita dal Piano regionale di risanamento delle acque. Le aree di insediamento degli impianti depurativi saranno preferenzialmente individuate nell'ambito delle aree industriali o delle zone produttive previste dallo strumento urbanistico vigente. L'area di insediamento per gli impianti di depurazione di nuova costruzione dovra' distare almeno 300 mt. dalle zone residenziali previste dallo strumento urbanistico vigente. Le deroghe a tale distanza approvate dal Comune dovranno essere dettagliatamente e tecnicamente motivate.