Art. 9.
                   Impianti esistenti da potenziare
 
   Per  gli  impianti  esistenti  da  potenziare,  nel caso in cui si
potessero osservare le prescrizioni di cui ai precedenti articoli per
difficolta'  o  eccessiva  onerosita'  delle opere. I comuni dovranno
approvare apposita deroga.
   Il progetto dovra' essere accompagnato da una tabella riportante i
dati  tecnici  relativi  alle  costruzioni  ed  alle  apparecchiature
nonche' ai costi di esercizio.
   Per  le acque depurate si dovranno prioritariamente documentare le
utilizzazioni nell'ambito  dei  comprensori  di  valutazione  irrigua
contigui, ovvero nelle aree produttive limitrofe.
   Lo   smaltimento   diretto  nei  corpi  recipienti  potra'  essere
autorizzato  solo  nel  caso  in   cui   non   sia   tecnicamente   o
economicamente  possibile  la  riutilizzazione  della  risorsa, o per
periodi determinati.
   I  criteri da utilizzare nella progettazione degli impianti devono
tendere ad assicurare l'efficienza del trattamento e la facilita'  di
manutenzione.
   A  tal  fine  gli  impianti  nel  loro ciclo di trattamento devono
comprendere:
     a)  una  stazione  di sedimentazione primaria, attrezzata per il
trattamento di chiariflocculazione, da usare in caso di  emergenza  o
di fuori esercizio delle unita' di trattamento biologico;
     b) una stazione di disinfezione dell'effluente;
     c)  gruppi  elettrogeni,  nel  caso  in  cui  non  sia possibile
l'allacciamento  sulle  reti   preferenziali,   che   assicurino   la
continuita' del funzionamento dell'eventuale stazione di sollevamento
iniziale, dei macchinari a servizio  della  vasca  di  sedimentazione
primaria e della stazione di sollevamento dei fanghi primari;
     d)  by-pass  che  permettano  l'esclusione  delle singole unita'
operative;
     e)    idonee   schermature   dei   bacini   di   ossidazione   e
stabilizzazione aerobica dei fanghi onde contendere  e  limitare  gli
spruzzi;
   In   relazione   alla   potenzialita'  degli  impianti  si  dovra'
prevedere:
     a)  per  impianti  a  servizio di centri abitati con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti equivalenti, una linea di trattamento;
     b)  per  impianti  a  servizio di centri abitati con popolazione
maggiore di 20.000 abitanti equivalenti, due sedimentatori primari in
parallelo;
     c)  impianto  a  servizio  di  centri  abitati  con  popolazione
superiore  a  50.000  abitanti  equivalenti,  due  o  piu'  linee  di
trattamento  in  parallelo per la linea acqua, esclusa la stazione di
disinfezione.
   La  linea  fanghi  deve  essere  unica  e  prevedere la digestione
anaerobica  e  disidratazione   meccanica;   ulteriori   sistemi   di
trattamento  dovranno essere previsti in relazione alla potenzialita'
degli impianti ed allo smaltimento finale dei fanghi.
   Per  gli  impianti a servizio di centri abitati con la popolazione
superiore a 50.000 abitanti equivalenti, si deve sempre prevedere  il
recupero dei gas biologici, e l'essicamento termico dei fanghi.
   La linea fanghi di questi impianti dovra' essere proporzionata per
ricevere i fanghi provenienti dallo spurgo dei pozzi neri,  fosse  Im
hoff e piccoli impianti depurativi.
   A  tal  fine,  in  fase  di progettazione dell'impianto, si dovra'
procedere al censimento e rilevamento degli impianti di trattamento a
servizio  degli  insediamenti  civili  inferiore a 50 vani o 5.000 mc
nonche' degli insediamenti civili e turistici non  allacciati  e  non
allacciabili alla pubblica fognatura.
   Tutti  gli  impianti  di  depurazione  dovranno  prevedere, per le
apparecchiature principali, una unita' di riserva, eventualmente gia'
installata.
   All'atto della progettazione si dovranno inoltre considerare tutti
i problemi connessi con un efficiente controllo dell'impianto.
   A tal fine per tutti gli impianti dovra' prevedersi:
     a)   il   misuratore   di  portata  all'ingresso  ed  all'uscita
dall'impianto;
     b)  idonei  misuratori dei principali parametri fisici e chimici
sulle unita' di trattamento;
     c) idonei pozzetti e derivazioni per il prelievo dei campioni.
   Per  tutti  gli  impianti  con  potenzialita'  superiore  a 50.000
abitanti  equivalenti,  si  dovranno  installare  idonei  sistemi  di
controllo  automatico  del  processo,  compatibilmente  con  la  loro
accertata funzionalita'.