la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di perseguire il rilancio strategico della cooperazione agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale e attraverso la razionalizzazione del sistema cooperativo, la regione realizza apposite azioni intese a fronteggiare le situazioni di vulnerabilita', determinate dalle difficolta' finanziarie incontrate nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento della gestione e per particolari ed oggettive avverse vicende di mercato. 2. Le azioni di cui al precedente comma vengono attuate mediante concessione agli organismi cooperativi di contributi in conto capitale e/o mutui con scadenza massima decennale ad un tasso di interesse agevolato, nel rispetto ed entro i limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. 3. Le provvidenze sono erogate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in favore della cooperazione agricola. Il Consiglio regionale determina le direttive sulla base delle quali la Giunta regionale propone al Consiglio un piano di interventi, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura. 4. Nell'erogazione dei benefici di cui al presente articolo vengono privilegiate le operazioni di fusione e concentrazione di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.