la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di perseguire il rilancio strategico della cooperazione
agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale  e  attraverso
la  razionalizzazione  del  sistema  cooperativo, la regione realizza
apposite   azioni   intese   a   fronteggiare   le   situazioni    di
vulnerabilita',  determinate dalle difficolta' finanziarie incontrate
nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento
della  gestione  e  per  particolari  ed oggettive avverse vicende di
mercato.
   2.  Le  azioni di cui al precedente comma vengono attuate mediante
concessione  agli  organismi  cooperativi  di  contributi  in   conto
capitale  e/o  mutui  con  scadenza  massima decennale ad un tasso di
interesse agevolato, nel rispetto  ed  entro  i  limiti  fissati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.
   3.  Le  provvidenze  sono  erogate  secondo  la  vigente normativa
nazionale e regionale  in  favore  della  cooperazione  agricola.  Il
Consiglio  regionale determina le direttive sulla base delle quali la
Giunta  regionale  propone  al  Consiglio  un  piano  di  interventi,
predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura.
   4.  Nell'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  presente articolo
vengono privilegiate le operazioni di  fusione  e  concentrazione  di
organismi   cooperativi   finalizzate   ad  eliminare  gli  squilibri
territoriali e settoriali.