Art. 2.
 
   1.  E'  istituito  presso  l'Assessorato regionale all'Agricoltura
l'Osservatorio dell'Associazione e della Cooperazione agricoli.
   2.  Esso ha il compito di osservare, a fini conoscitivi, anche con
i    metodi    della     rilevazione     statistica,     l'evoluzione
dell'associazionismo e della cooperazione agricoli e di prendere nota
delle vicende societarie ai fini di un'adeguata programmazione  degli
interventi normativi ed economici di sostegno del settore.