Art. 2. 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura l'Osservatorio dell'Associazione e della Cooperazione agricoli. 2. Esso ha il compito di osservare, a fini conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione statistica, l'evoluzione dell'associazionismo e della cooperazione agricoli e di prendere nota delle vicende societarie ai fini di un'adeguata programmazione degli interventi normativi ed economici di sostegno del settore.