Art. 3. 1. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale autorizza l'ERSAP a contrarre un mutuo di 150 miliardi di lire, fissandone le modalita'. 2. Il mutuo sara' stipulato al tasso nominale massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni. 3. Le spese relative all'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17. 4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale puo' avviare la procedura dell'accordo di programma in applicazione dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.