Art. 3.
 
   1.  Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1,
la Giunta regionale autorizza l'ERSAP a contrarre  un  mutuo  di  150
miliardi di lire, fissandone le modalita'.
   2.  Il  mutuo  sara'  stipulato  al tasso nominale massimo del 13%
annuo,   oneri   fiscali   esclusi,   e   per   la   durata   massima
dell'ammortamento di quindici anni.
   3.  Le spese relative all'ammortamento dei mutui, sia per la parte
di rimborso del capitale, sia per la quota interessi,  rientrano  fra
le  spese  classificate  obbligatorie  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art. 36 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.
   4.  Per  il  perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge, la Giunta regionale puo' avviare la procedura dell'accordo  di
programma  in  applicazione dell'art. 7 della legge 1› marzo 1986, n.
64.