Art. 4. 1. Gli oneri relativi alla contrazione del mutuo, valutabili in 14,5 miliardi all'anno, graveranno su apposito capitolo che verra' istituito nei bilanci della Regione dal 1989 al 1999, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6 - obiettivo 11. 2. La spesa di cui al comma precedente trova copertura, per la semestralita' 1989, con lo stanziamento di lire 10.601.973.325 recato dal capitolo 0111105 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nell'ambito della spesa prevista per l'obiettivo 01 Sub obiettivo 01 Sub 2 "Sistema agro-alimentare e tutela economica dei prodotti agricoli". Alla spesa per gli anni successivi si fara' fronte con le quote spettanti alla Regione Puglia sui finanziamenti statali per il settore Agricoltura. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. Bari, 31 gennaio 1990 COLASANTO _________ Il Governo preso atto del tele del Presidente della Giunta regionale n. 01/00579/GAB in data 24 gennaio 1990 con il quale si assicura l'intervenuta modifica della norma finanziaria di cui all'art. 4 del disegno di legge riguardante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 - in itinere - non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale.