Art. 4.
 
   1.  Gli  oneri  relativi alla contrazione del mutuo, valutabili in
14,5 miliardi all'anno, graveranno su apposito  capitolo  che  verra'
istituito  nei  bilanci  della  Regione  dal  1989  al 1999, ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6 -  obiettivo
11.
   2.  La  spesa  di  cui al comma precedente trova copertura, per la
semestralita' 1989, con lo stanziamento di lire 10.601.973.325 recato
dal  capitolo  0111105  del  bilancio  di  previsione della spesa per
l'esercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nell'ambito della spesa
prevista   per  l'obiettivo  01  Sub  obiettivo  01  Sub  2  "Sistema
agro-alimentare e tutela economica dei prodotti agricoli". Alla spesa
per  gli  anni successivi si fara' fronte con le quote spettanti alla
Regione Puglia sui finanziamenti statali per il settore  Agricoltura.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare.
    Bari, 31 gennaio 1990
 
                              COLASANTO
 
                              _________
   Il  Governo  preso  atto  del  tele  del  Presidente  della Giunta
regionale n. 01/00579/GAB in data 24 gennaio 1990  con  il  quale  si
assicura  l'intervenuta  modifica  della  norma  finanziaria  di  cui
all'art. 4 del disegno di legge riguardante il bilancio di previsione
per  l'esercizio  finanziario  1990  -  in  itinere  -  non si oppone
all'ulteriore corso della legge regionale.