Art. 6. 1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio 1990. 2. Per gli oneri successivi si fara' fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.