Art. 6.
 
   1.  All'onere  derivante  dalla presente legge si fa fronte con lo
stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio relativo all'esercizio 1990.
   2.  Per  gli oneri successivi si fara' fronte con gli stanziamenti
che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.