Art. 4.
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge ed
ammontante a L. 60.000.000 la Regione fa fronte con i  fondi  a  tale
scopo  accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al cap. 86350
"Fondo  per  far  fronte  agli  oneri  dipendenti  da   provvedimenti
legislativi  regionali  in  corso  di  approvazione"  del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1993 approvato  dal  Consiglio
regionale  in  data  12  marzo  1993,  secondo  l'esatta destinazione
prevista dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2  allegato  al  progetto  di
legge  di  approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio  che  verra'  dotato
della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della lgge di
variazione al bilancio per l'esercizio 1993.
   2.  La Giunta regionale ove necessario e' autorizzata ad apportare
con il proprio atto le seguenti variazioni al bilancio di  competenza
e  cassa per l'esercizio 1993 dopo l'entrata in vigore della presente
legge e della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1993
ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma della  L.R.  6
luglio 1977, n. 31.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 26 aprile 1993
 
                               BOSELLI