Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ed ammontante a L. 60.000.000 la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 approvato dal Consiglio regionale in data 12 marzo 1993, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato al progetto di legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della lgge di variazione al bilancio per l'esercizio 1993. 2. La Giunta regionale ove necessario e' autorizzata ad apportare con il proprio atto le seguenti variazioni al bilancio di competenza e cassa per l'esercizio 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1993 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 26 aprile 1993 BOSELLI