la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione  Calabria  opera  nel  quadro della programmazione
regionale per rimuovere le cause dell'emigrazione  e,  in  attuazione
dei   principi   del   proprio  Statuto,  nell'ambito  delle  proprie
competenze ed in armonia con  le  iniziative  dei  competenti  organi
dello Stato, promuove:
     a)  forme  di  partecipazione,  di  solidarieta' e di tutela dei
lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro
famiglie;
     b)  la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e
rafforzare l'identita' originaria e  rinsaldare  i  rapporti  con  la
terra d'origine;
     c)  la  stipula  e  il  finanziamento  di  convenzioni e accordi
internazionali   fra   le   istituzioni   universitarie   dei   paesi
interessati.  Per  le  convenzioni  e gli accordi gia' in atto con le
universita'  della  Calabria  si  procedera'   al   finanziamento   e
rifinanziamento  degli  accordi  di scambio di docenti e studenti che
saranno giudicati utili per rafforzare le  relazioni  scientifiche  e
culturali con le comunita' di calabresi all'estero;
     d)  interventi,  nel  quadro  della politica di programmazione e
della  massima  occupazione,  per  agevolare  l'inserimento   ed   il
reinserimento   nella  vita  sociale  e  nelle  attivita'  produttive
regionali degli emigrati che ritornano e degli stranieri immigrati;
     e) il superamento delle difficolta' sociali e culturali inerenti
la  condizione  dei  lavoratori  stranieri  immigrati  e  delle  loro
famiglie.