la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Calabria opera nel quadro della programmazione regionale per rimuovere le cause dell'emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei competenti organi dello Stato, promuove: a) forme di partecipazione, di solidarieta' e di tutela dei lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie; b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identita' originaria e rinsaldare i rapporti con la terra d'origine; c) la stipula e il finanziamento di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni universitarie dei paesi interessati. Per le convenzioni e gli accordi gia' in atto con le universita' della Calabria si procedera' al finanziamento e rifinanziamento degli accordi di scambio di docenti e studenti che saranno giudicati utili per rafforzare le relazioni scientifiche e culturali con le comunita' di calabresi all'estero; d) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento ed il reinserimento nella vita sociale e nelle attivita' produttive regionali degli emigrati che ritornano e degli stranieri immigrati; e) il superamento delle difficolta' sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie.