Art. 10. Iniziative e attivita' culturali 1. La Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, svolge all'estero iniziative in favore degli emigrati di origine calabrese ivi residenti per la diffusione della conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale, nonche' iniziative che si prefiggono scopi di studio, di rafforzamento della cultura d'origine e di informazione sulla realta' attuale della Calabria. 2. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettivita' calabresi stabilitesi in altre regioni italiane. 3. La Regione promuove, altresi', idonee iniziative culturali in favore degli stranieri immigrati, anche in esecuzione a quanto previsto in proposito dalla normativa statale. 4. Le attivita' di cui al presente articolo potranno essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni dell'emigrazione. 5. I programmi relativi saranno definiti nell'ambito del piano annuale.