Art. 10.
                   Iniziative e attivita' culturali
 
   1.  La  Regione,  d'intesa  ove  necessario con il Governo, svolge
all'estero iniziative in favore degli emigrati di  origine  calabrese
ivi   residenti  per  la  diffusione  della  conoscenza  del  proprio
patrimonio storico e culturale, nonche' iniziative che si  prefiggono
scopi  di  studio,  di  rafforzamento  della  cultura  d'origine e di
informazione sulla realta' attuale della Calabria.
   2.   Analoghe   iniziative   possono   essere   promosse   fra  le
collettivita' calabresi stabilitesi in altre regioni italiane.
   3.  La  Regione promuove, altresi', idonee iniziative culturali in
favore degli  stranieri  immigrati,  anche  in  esecuzione  a  quanto
previsto in proposito dalla normativa statale.
   4.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo potranno essere
assunte  anche  in  concorso  con  altre   Regioni,   amministrazioni
pubbliche,   istituti   italiani  di  cultura  ed  altre  istituzioni
culturali ed associazioni dell'emigrazione.
   5.  I  programmi  relativi  saranno definiti nell'ambito del piano
annuale.