Art. 11.
        Attivita' promozionale nelle localita' di emigrazione
 
   1. La Regione, nelle localita' all'estero o in Italia ove maggiore
e' la presenza di emigrati  calabresi  e  loro  discendenti,  con  il
concorso  e  la  collaborazione  delle  loro  associazioni,  realizza
attivita' promozionali con riferimento ai settori ed alle materie  di
competenza  regionale,  nel  rispetto  dell'articolo  4 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
   2. La Regione organizza, altresi', mostre di prodotti tipici della
Regione anche allo scopo di favorirne la commercializzazione.
   3.  Le  associazioni  ed  i  circoli calabresi, dal canto proprio,
possono proporre le iniziative promozionali  da  realizzarsi  con  il
concorso della Regione e degli enti subregionali.