Art. 11. Attivita' promozionale nelle localita' di emigrazione 1. La Regione, nelle localita' all'estero o in Italia ove maggiore e' la presenza di emigrati calabresi e loro discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza attivita' promozionali con riferimento ai settori ed alle materie di competenza regionale, nel rispetto dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. La Regione organizza, altresi', mostre di prodotti tipici della Regione anche allo scopo di favorirne la commercializzazione. 3. Le associazioni ed i circoli calabresi, dal canto proprio, possono proporre le iniziative promozionali da realizzarsi con il concorso della Regione e degli enti subregionali.