Art. 12.
                    Interventi socio-assistenziali
 
   1.  Ai  sensi  degli  articoli  25 e 45 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24   luglio   1977,   n.   616,   gli   interventi
socio-assistenziali  e le attivita' destinate direttamente a favorire
la frequenza delle scuole  dell'obbligo  ed  il  proseguimento  degli
studi  in  favore dei lavoratori emigrati, rimpatriati ed immigrati e
dei  loro  familiari  sono  di  competenza  dei  comuni  singoli   ed
associati.
   2.  La  Regione  nel  ripartire  i  fondi destinati alle attivita'
socio-assistenziali terra' conto delle particolari esigenze  connesse
al fenomeno migratorio ed emanera' le relative direttive.