Art. 12. Interventi socio-assistenziali 1. Ai sensi degli articoli 25 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio-assistenziali e le attivita' destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il proseguimento degli studi in favore dei lavoratori emigrati, rimpatriati ed immigrati e dei loro familiari sono di competenza dei comuni singoli ed associati. 2. La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attivita' socio-assistenziali terra' conto delle particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emanera' le relative direttive.