Art. 13. Soggiorni, scambi, turismo sociale 1. La Regione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo sociale europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati. 2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera. 3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunita' ospitanti, la Regione puo' assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione. 4. I progammi delle iniziative di cui al presente articolo saranno definiti nell'ambito del piano annuale.