Art. 13.
                  Soggiorni, scambi, turismo sociale
 
   1.   La  Regione,  anche  in  collaborazione  con  altre  Regioni,
amministrazioni  pubbliche,   associazioni,   enti   e   istituzioni,
utilizzando  anche  eventuali  contributi  del Fondo sociale europeo,
cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei
lavoratori emigrati.
   2.  Tali  iniziative  possono  essere  estese  agli  anziani ed ai
lavoratori emigrati  e  loro  discendenti  che  abbiano  assunto  una
cittadinanza straniera.
   3.  Al  fine  di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle
comunita'  ospitanti,  la  Regione  puo'   assumere   iniziative   di
interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.
   4. I progammi delle iniziative di cui al presente articolo saranno
definiti nell'ambito del piano annuale.