Art. 18. Composizione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione 1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' composta da: a) l'Assessore regionale preposto all'emigrazione ed immigrazione, che la presiede; b) i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale; c) sei rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'articolo 16 della presente legge, designati dalle stesse; d) quattro rappresentanti dei patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali; e) cinque rappresentanti degli imprenditori designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e della cooperazione; f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali; g) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dai rispettivi consigli provinciali; h) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa; i) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; l) il direttore della sede regionale dell'INPS; m) un rappresentante della Direzione generale dell'Emigrazione ed Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri, designato dallo stesso; n) un rappresentante dei Provveditorati agli studi della Calabria, designato dal Ministero della Pubblica Istruzione; o) sei rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione, designati dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.); p) tre rappresentanti di Comunita' montane della regione, designati dall'Unione nazionale comunita' enti montani (U.N.C.E.M.).