Art. 18.
                Composizione della Consulta regionale
                 dell'emigrazione e dell'immigrazione
 
   1.  La  Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e'
composta da:
     a)    l'Assessore    regionale   preposto   all'emigrazione   ed
immigrazione, che la presiede;
     b)  i  Presidenti  delle  Commissioni  permanenti  del Consiglio
regionale;
     c)  sei  rappresentanti  di  associazioni,  enti  ed istituzioni
dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'articolo  16  della
presente legge, designati dalle stesse;
     d)  quattro  rappresentanti  dei patronati regionali a carattere
nazionale, aventi una  sede  nella  regione  ed  operanti  nei  paesi
stranieri,  che  si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati
dai rispettivi organi regionali;
     e)   cinque  rappresentanti  degli  imprenditori  designati  uno
ciascuno  dalle  associazioni  regionali  degli  industriali,   degli
artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e della cooperazione;
     f)   tre   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati
dai relativi organi regionali;
     g)  un  rappresentante  di ciascuna amministrazione provinciale,
designato dai rispettivi consigli provinciali;
     h)  un  rappresentante  dell'unione  regionale  delle  camere di
commercio,  industria,  artigianato,  agricoltura,  designato   dalla
stessa;
     i)  il  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e della
massima occupazione;
     l) il direttore della sede regionale dell'INPS;
     m)  un  rappresentante della Direzione generale dell'Emigrazione
ed Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri, designato  dallo
stesso;
     n)   un  rappresentante  dei  Provveditorati  agli  studi  della
Calabria, designato dal Ministero della Pubblica Istruzione;
     o)  sei  rappresentanti  delle  amministrazioni  comunali  della
regione,  designati  dall'Associazione  nazionale   Comuni   d'Italia
(A.N.C.I.);
     p)  tre  rappresentanti  di  Comunita'  montane  della  regione,
designati dall'Unione nazionale comunita' enti montani  (U.N.C.E.M.).