Art. 2. Destinatari degli interventi 1. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati: a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro; b) i cittadini che fissino la propria residenza nella regione dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni negli ultimi cinque anni, rientrati in Italia da non piu' di tre anni. 2. Sono altresi' considerati emigrati i familiari a carico di chi abbia acquisito tale qualifica. 3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorita' consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorita' ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dirnorino stabilmente nella regione per motivi di lavoro e siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al lavoro e di ingresso e soggiorno degli stranieri.