Art. 2.
                     Destinatari degli interventi
 
   1. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:
     a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che
si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
     b)  i  cittadini  che fissino la propria residenza nella regione
dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi  di
lavoro  non  inferiore a tre anni negli ultimi cinque anni, rientrati
in Italia da non piu' di tre anni.
   2.  Sono altresi' considerati emigrati i familiari a carico di chi
abbia acquisito tale qualifica.
   3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle
autorita' consolari o da documenti ufficiali rilasciati da  autorita'
ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   4. Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da
paesi extracomunitari, dirnorino stabilmente nella regione per motivi
di  lavoro  e siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in
materia di autorizzazione al lavoro e di ingresso e  soggiorno  degli
stranieri.