Art. 20.
           Sezione per i problemi degli stranieri immigrati
 
   1.  La sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui al
secondo comma, lettera b), dell'articolo 17 della presente legge,  e'
composta,  oltre  che dai membri indicati nel precedente articolo 18,
da:
     a)  quattro  immigrati  stranieri  legittimamente presenti nella
regione, designati dalle rispettive associazioni;
     b)  due  rappresentanti delle associazioni che operano nel campo
della  assistenza  all'immigrazione,  iscritte  all'albo  di  cui  al
precedente articolo 16.