Art. 20. Sezione per i problemi degli stranieri immigrati 1. La sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 17 della presente legge, e' composta, oltre che dai membri indicati nel precedente articolo 18, da: a) quattro immigrati stranieri legittimamente presenti nella regione, designati dalle rispettive associazioni; b) due rappresentanti delle associazioni che operano nel campo della assistenza all'immigrazione, iscritte all'albo di cui al precedente articolo 16.