Art. 22. Compiti della Consulta 1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti: a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di cui all'articolo 4 della presente legge, nonche' sui relativi criteri di applicazione; b) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con le competenti amministrazioni statali, con le altre Regioni, con gli enti locali, nonche' con gli uffici, enti, associazioni ed organizzazioni operanti nel settore; c) formulare proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione, della graduale eliminazione del fenomeno dell'emigrazione e del rientro degli emigrati; d) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonche' di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati ed immigrati; e) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione; f) segnalare iniziative per stimolare ed incoraggiare, in collaborazione con gli organismi del settore, la cooperazione fra gli emigrati che rientrano; g) proporrre nuovi interventi di carattere culturale, sociale ed assistenziale in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati e delle loro famiglie; h) esprimere parere su proposte di leggi regionali che dispongano anche incidentalmente in materia di emigrazione; i) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da pate degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.