Art. 27.
 
   1.  Alle  spese per l'attuazione di quanto disposto dalla presente
legge si fa fronte con:
     a)  gli  stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione;
     b) i contributi o rimborsi del fondo sociale europeo, o di altra
fonte internazionale, su iniziative a favore dei lavoratori migranti;
     c) gli eventuali contributi statali.