Art. 27. 1. Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con: a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione; b) i contributi o rimborsi del fondo sociale europeo, o di altra fonte internazionale, su iniziative a favore dei lavoratori migranti; c) gli eventuali contributi statali.