Art. 5. Indirizzi dell'intervento regionale 1. Gli interventi straordinari regionali in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro familiari sono volti a: a) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi in conto capitale, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attivita' produttive, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorita' alle iniziative cooperative; b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio regionale, anche mediante la concessione, con priorita' alle iniziative cooperative, di contributi per il pagamento di interessi su mutui, o di contributi in conto capitale, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili; c) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche; d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio, l'inserimento dei figli degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari, favorendo in particolare il superamento delle difficolta' linguistiche; e) favorire l'accesso alle universita' della Calabria di studenti, anche se sprovvisti della cittadinanza italiana, figli di emigrati calabresi, prevedendo agevolazioni per la sistemazione logistica e per la tassazione universitaria; f) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei requisiti minimi contributi ai fini della acquisizione di un diritto a pensione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante contributi per il riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia; g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per mantenere e rinsaldare il legame di origine con la propria terra, e degli immigrati per consentire il mantenimento dei valori culturali del paese di origine; h) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura d'origine dei giovani figli di emigrati della seconda e terza generazione, nonche' degli emigrati anziani promuovendo iniziative di turismo sociale ed organizzando nel territorio della regione soggiorni, vacanze culturali e di studio, ed iniziative di interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali; i) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audio-visivo, fra gli emigrati e gli immigrati, fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalita' per accedere ai benefici disposti da norme comunitarie e da leggi nazionali e regionali; l) effettuare, direttamente o mediante convenzioni con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio, strumentali alla programmazione degli interventi regionali; m) agevolare le iniziative delle associazioni degli emigrati e degli immigrati; n) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per se' e per i propri familiari; o) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e loro familiari deceduti all'estero, con contributi per le spese di trasporto delle salme; p) favorire d'intesa con gli enti locali territoriali l'inserimento nella comunita' regionale degli stranieri immigrati, attraverso l'istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza, promuovendo la soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza sanitaria; q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori migranti. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, per il perseguimento delle finalita' previste dalla presente legge, convenzioni con istituti di credito o finanziari operanti nella regione. 3. ln attuazione degli interventi di cui al punto a) ai rimpatriati che abbiano prestato attivita' lavorativa all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquiennio e' concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario per 15 annualita' di ammortamento e per mutui non superiori ai 60 milioni di lire oppure un contributo in conto capitale del 30 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 20 milioni di lire. 4. In attuazione degli interventi di cui al punto b), ai rimpatriati che abbiano prestato attivita' lavorative all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquiennio e' concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario per venti annualita' di ammortamento e per mutui non superiori agli 80 milioni di lire oppure un contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai venti milioni di lire. Tali contributi non sono cumulabili con quelli previsti dal comma precedente. 5. L'importo del mutuo agevolato non potra' comunque superare il 75 per cento della spesa oggetto di finanziamento.