Art. 5.
                 Indirizzi dell'intervento regionale
 
   1. Gli interventi straordinari regionali in favore degli emigrati,
dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro familiari  sono
volti a:
     a)  favorire, anche mediante la concessione di contributi per il
pagamento di interessi sui  mutui,  ovvero  di  contributi  in  conto
capitale, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attivita'
produttive, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e
peschereccio,  con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con
priorita' alle iniziative cooperative;
     b)   favorire   il   reinserimento  degli  emigrati  rimpatriati
agevolando l'acquisizione o la ristrutturazione  di  idoneo  alloggio
nel   territorio   regionale,  anche  mediante  la  concessione,  con
priorita' alle iniziative cooperative, di contributi per il pagamento
di  interessi  su  mutui,  o  di contributi in conto capitale, ovvero
favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di
aree edificabili;
     c)  favorire  la  formazione e la riqualificazione professionale
dei lavoratori  rimpatriati  e  di  quelli  immigrati  e  delle  loro
famiglie, agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative
formative specifiche;
     d)  agevolare,  anche  mediante  la  concessione  di  assegni di
studio, l'inserimento dei figli degli  emigrati,  dei  rimpatriati  e
degli  stranieri immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la
loro frequenza  a  scuole  ed  a  corsi  universitari,  favorendo  in
particolare il superamento delle difficolta' linguistiche;
     e)   favorire  l'accesso  alle  universita'  della  Calabria  di
studenti, anche se sprovvisti della cittadinanza italiana,  figli  di
emigrati  calabresi,  prevedendo  agevolazioni  per  la  sistemazione
logistica e per la tassazione universitaria;
     f) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei
requisiti minimi contributi ai fini della acquisizione di un  diritto
a  pensione  dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
mediante contributi per il riscatto dei periodi di lavoro  effettuato
in paesi non convenzionati con l'Italia;
     g)    assumere,   incoraggiare   e   sviluppare   iniziative   e
manifestazioni di  carattere  culturale  e  sociale  a  favore  degli
emigrati  per  mantenere  e  rinsaldare  il  legame di origine con la
propria terra, e degli immigrati per consentire il  mantenimento  dei
valori culturali del paese di origine;
     h)   favorire  il  mantenimento  dei  rapporti  con  la  cultura
d'origine dei  giovani  figli  di  emigrati  della  seconda  e  terza
generazione, nonche' degli emigrati anziani promuovendo iniziative di
turismo  sociale  ed  organizzando  nel  territorio   della   regione
soggiorni,   vacanze   culturali   e  di  studio,  ed  iniziative  di
interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali;
     i)  curare  la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale
audio-visivo,  fra   gli   emigrati   e   gli   immigrati,   fornendo
tempestivamente  anche  informazioni sulla situazione occupazionale e
sulle  modalita'  per  accedere  ai  benefici   disposti   da   norme
comunitarie e da leggi nazionali e regionali;
     l)  effettuare, direttamente o mediante convenzioni con istituti
e centri di ricerca particolarmente  qualificati,  indagini  e  studi
relativi  al  fenomeno  migratorio,  strumentali  alla programmazione
degli interventi regionali;
     m)  agevolare  le iniziative delle associazioni degli emigrati e
degli immigrati;
     n) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche
concedendo contributi  sulle  spese  di  viaggio  e  trasporto  delle
masserizie sostenute per se' e per i propri familiari;
     o)  contribuire  alle spese per il rientro degli emigrati e loro
familiari  deceduti  all'estero,  con  contributi  per  le  spese  di
trasporto delle salme;
     p)   favorire   d'intesa   con   gli  enti  locali  territoriali
l'inserimento nella comunita' regionale  degli  stranieri  immigrati,
attraverso  l'istituzione  di  servizi  sociali  di accoglimento e di
prima assistenza, promuovendo la soluzione del problema alloggiativo,
garantendo il diritto all'assistenza sanitaria;
     q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento
dei problemi dei lavoratori migranti.
   2.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare,  per  il
perseguimento  delle  finalita'  previste   dalla   presente   legge,
convenzioni  con  istituti  di  credito  o  finanziari operanti nella
regione.
   3.   ln  attuazione  degli  interventi  di  cui  al  punto  a)  ai
rimpatriati che abbiano prestato attivita' lavorativa all'estero  per
almeno tre anni nell'ultimo quinquiennio e' concesso un contributo in
conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario  per
15 annualita' di ammortamento e per mutui non superiori ai 60 milioni
di lire oppure un contributo in conto capitale del 30 per cento della
spesa  ammissibile  e  per  un  importo  comunque non superiore ai 20
milioni di lire.
   4.  In  attuazione  degli  interventi  di  cui  al  punto  b),  ai
rimpatriati che abbiano prestato attivita' lavorative all'estero  per
almeno tre anni nell'ultimo quinquiennio e' concesso un contributo in
conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario  per
venti  annualita'  di  ammortamento e per mutui non superiori agli 80
milioni di lire oppure un contributo in conto capitale fino al 30 per
cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore
ai venti milioni di lire.
   Tali  contributi non sono cumulabili con quelli previsti dal comma
precedente.
   5.  L'importo  del mutuo agevolato non potra' comunque superare il
75 per cento della spesa oggetto di finanziamento.