la seguente legge: Art. 1. 1. Le norme di cui alla legge regionale n. 5 del 9 novembre 1989 recante: "Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici, psicologi", si applicano anche per il personale del profilo professionale dei farmacisti, che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 41 e 37 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.