la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  norme di cui alla legge regionale n. 5 del 9 novembre 1989
recante: "Norme di applicazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  761/79 per il personale dei profili professionali dei
biologi, chimici, fisici,  psicologi",  si  applicano  anche  per  il
personale  del  profilo  professionale  dei  farmacisti, che siano in
possesso dei requisiti di cui agli  articoli  41  e  37  del  decreto
ministeriale 30 gennaio 1982.