Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1989 n. 5 e' cosi' modificato: "Le Unita' Sanitarie Locali provvedono, in via transitoria, a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti di collaboratore e di coadiutore biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 61 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, rispettivamente in posti di coadiutore e dirigente dei rispettivi profili professionali, proporzionalmente al 50 per cento delle dotazioni organiche esistenti nei singoli presidi, garantendo la presenza di un dirigente, o di un coadiutore per ogni profilo professionale, in ciascun servizio o settore". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 5 maggio 1990 OLIVO