Art. 2.
 
   1.  L'articolo  2  della  legge  regionale 9 novembre 1989 n. 5 e'
cosi' modificato: "Le Unita'  Sanitarie  Locali  provvedono,  in  via
transitoria,  a  deliberare  la  trasformazione,  senza aumento delle
piante organiche, dei posti di collaboratore e di coadiutore biologo,
chimico,  fisico,  psicologo,  farmacista  di  coloro  che  siano  in
possesso dei requisiti di cui agli  articoli  65  e  61  del  decreto
ministeriale  30 gennaio 1982, rispettivamente in posti di coadiutore
e dirigente dei rispettivi profili  professionali,  proporzionalmente
al  50  per  cento  delle  dotazioni  organiche esistenti nei singoli
presidi, garantendo la presenza di un dirigente, o di  un  coadiutore
per ogni profilo professionale, in ciascun servizio o settore".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 5 maggio 1990
 
                                OLIVO