Art. 2. Anticipazione dell'eta' per la corresponsione dell'assegno vitalizio La corresponsione dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di eta'. In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'eta' di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella: Eta' Coefficiente di di pensionamento determinazione ___ ___ Anni 55 0,7604 Anni 56 0,8016 Anni 57 0,8460 Anni 58 0,8936 Anni 59 0,9448 La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 19 febbraio 1990 BELTRAMI