Art. 2.
                       Anticipazione dell'eta'
             per la corresponsione dell'assegno vitalizio
 
   La  corresponsione  dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata,
su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del  mandato,  fino
al cinquantacinquesimo anno di eta'.
   In  tal  caso,  le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6
della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono determinate,  anche
ai  fini  della  determinazione  dell'assegno indiretto, in relazione
all'eta' di pensionamento  e  secondo  i  coefficienti  di  cui  alla
seguente tabella:
 
             Eta'                     Coefficiente di
      di pensionamento                 determinazione
             ___                            ___
          Anni 55                         0,7604
          Anni 56                         0,8016
          Anni 57                         0,8460
          Anni 58                         0,8936
          Anni 59                         0,9448
   La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bolletino
ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 19 febbraio 1990
 
                               BELTRAMI