Art. 2.
             Modalita' per la richiesta di finanziamenti
 
   All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:
   5.  I Comuni, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18,
presentano le domande alla Regione entro il 31 luglio  di  ogni  anno
mediante   scheda   del  programma  operativo  delle  opere  e  degli
interventi pubblici; copia della scheda deve essere  trasmessa  entro
la  stessa  data all'Assessorato regionale al Turismo corredata dalla
documentazione di cui al comma 1.
   6.  Gli  altri Enti pubblici presentano le domande all'Assessorato
regionale al Turismo entro il 31 luglio di ogni anno corredate  dalla
documentazione di cui al comma 1.