Art. 2. Modalita' per la richiesta di finanziamenti All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi: 5. I Comuni, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, presentano le domande alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno mediante scheda del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici; copia della scheda deve essere trasmessa entro la stessa data all'Assessorato regionale al Turismo corredata dalla documentazione di cui al comma 1. 6. Gli altri Enti pubblici presentano le domande all'Assessorato regionale al Turismo entro il 31 luglio di ogni anno corredate dalla documentazione di cui al comma 1.