Art. 5.
                          Norme finanziarie
 
   1.  Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto
capitale,  dei  contributi  sugli  oneri  di  urbanizzazione  e   dei
contributi  attualizzati  in relazione ai mutui, la Regione fa fronte
con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge
17  maggio 1983, n. 217, del bilancio pluriennale 1989-91 dello Stato
in base al riparto  stabilito  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge
stessa.
   2.  Le  somme  assegnate  dallo  Stato ai sensi della legge 217/83
saranno iscritte nel  capitolo  n.  975  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  del  bilancio  per  l'esercizio  1990;  nello  stato di
previsione della spesa del  bilancio  per  l'esercizio  1990  saranno
conseguentemente  iscritte  somme  di importo pari a quelle assegnate
dallo Stato nel capitolo che sara'  appositamente  istituito  con  la
denominazione   "Contributi   in   conto  capitale  per  lo  sviluppo
dell'offerta turistica per il biennio 1990-91".
   3.  Per  la  concessione  dei contributi in conto capitale per gli
interventi straordinari per il mancato innevamento e' autorizzata per
il  1990  una  spesa  di  L.  1.000.000.000 cui si fa fronte mediante
utilizzazione di una disponibilita'  di  pari  importo  del  capitolo
12600 del bilancio 1990.
   4.  Nello  stato  di  previsione della spesa per l'anno 1990 sara'
conseguentemente  istituito  apposito  capitolo   con   la   seguente
denominazione  "Contributi  in  conto  capitale  per  gli  interventi
straordinari per il mancato innevamento".