Art. 5. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale, dei contributi sugli oneri di urbanizzazione e dei contributi attualizzati in relazione ai mutui, la Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, del bilancio pluriennale 1989-91 dello Stato in base al riparto stabilito ai sensi dell'art. 14 della legge stessa. 2. Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge 217/83 saranno iscritte nel capitolo n. 975 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1990; nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 saranno conseguentemente iscritte somme di importo pari a quelle assegnate dallo Stato nel capitolo che sara' appositamente istituito con la denominazione "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'offerta turistica per il biennio 1990-91". 3. Per la concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento e' autorizzata per il 1990 una spesa di L. 1.000.000.000 cui si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo del capitolo 12600 del bilancio 1990. 4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento".