Art. 10. I dipartimenti 1. I dipartimenti sono aggregazioni organizzative di unita' operative di uno o piu' servizi, finalizzate all'espletamento coordinato di attivita' affini o complementari. Nel dipartimento si aggregano anche unita' operative di istituzioni universitarie e di altre istituzioni convenzionate ai sensi degli artt. 39 e 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. I dipartimenti possono essere istituiti per: 1) riordinare l'attivita' ospedaliera; 2) coordinare le attivita' di base con quelle specialiste; 3) coordinare le attivita' da serrvizi omogenei di una stessa USSL ovvero di piu' USSL. 3. Con legge regionale sono individuati i dipartimenti da istituire ed i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine a quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.