Art. 10.
                            I dipartimenti
 
   1.  I  dipartimenti  sono  aggregazioni  organizzative  di  unita'
operative  di  uno  o  piu'  servizi,  finalizzate   all'espletamento
coordinato  di  attivita' affini o complementari. Nel dipartimento si
aggregano anche unita' operative di istituzioni  universitarie  e  di
altre istituzioni convenzionate ai sensi degli artt. 39 e 40, 41 e 42
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   2. I dipartimenti possono essere istituiti per:
    1) riordinare l'attivita' ospedaliera;
    2) coordinare le attivita' di base con quelle specialiste;
    3)  coordinare  le  attivita'  da serrvizi omogenei di una stessa
USSL ovvero di piu' USSL.
   3.   Con  legge  regionale  sono  individuati  i  dipartimenti  da
istituire ed i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine  a
quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.