Art. 11. I responsabili dei servizi 1. I responsabili dei servizi della USSL devono possedere la qualifica apicale del rispettivo ruolo di appartenenza e devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Nelle USSL con presidio ospedaliero il direttore sanitario e' responsabile del servizio di assistenza specialistica. Il direttore sanitario sovraintende anche alle attivita' tecnico economali direttamente inerenti alla funzionalita' del presidio ospedaliero.