Art. 11.
                      I responsabili dei servizi
 
   1.  I  responsabili  dei  servizi  della  USSL devono possedere la
qualifica apicale del  rispettivo  ruolo  di  appartenenza  e  devono
espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art.  47  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833.
   2.  Nelle  USSL con presidio ospedaliero il direttore sanitario e'
responsabile del servizio di assistenza specialistica.  Il  direttore
sanitario   sovraintende   anche  alle  attivita'  tecnico  economali
direttamente inerenti alla funzionalita' del presidio ospedaliero.