Art. 12.
                        L'ufficio di direzione
 
   1.   L'ufficio  di  direzione,  articolato  distintamente  per  le
responsabilita' di coordinamento sanitario,  amministrativo  e  socio
assistenziale  e' preposto all'organizzazione, al coordinamento, alla
direzione del personale ed al funzionamento di tutti  i  servizi  nel
rispetto della loro autonomia tecnico funzionale.
   2.  Dell'ufficio  di direzione fanno parte altresi' i responsabili
dei  singoli  servizi  della   USSL   esclusivamente   con   funzioni
propositive e consultive per le materie di propria competenza.
   3. L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei
confronti degli organi della USSL.
   4. Inoltre i coordinatori collegialmente:
    1) provvedono ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di
ciascun  servizio  delle  attivita'  di  indagine  epidemiologica  di
ricerca  sanitaria  sociale  e di analisi economica in relazione alle
indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale;
    2)   provvedono  in  ogni  caso  ad  assicurare  le  integrazioni
funzionali tra i servizi;
    3)  approvano  e  curano  l'attuazione  dei progmmi di educazione
socio-sanitaria attraverso i singoli servizi;
    4)  approvano  e  curano,  in  coerenza con la normativa statale,
l'attuazione  dei  programmi  di   aggiornamento,   riqualificazione,
formazione del personale.
    5.   Il   regolamento  della  USSL  disciplina  le  modalita'  di
funzionamento dell'ufficio di direzione,  con  specifico  riferimento
alle singole materie:
     competenze;
     ruolo dei singoli coordinatori;
     programmazione dell'attivita';
     modalita' svolgimento sedute.