Art. 12. L'ufficio di direzione 1. L'ufficio di direzione, articolato distintamente per le responsabilita' di coordinamento sanitario, amministrativo e socio assistenziale e' preposto all'organizzazione, al coordinamento, alla direzione del personale ed al funzionamento di tutti i servizi nel rispetto della loro autonomia tecnico funzionale. 2. Dell'ufficio di direzione fanno parte altresi' i responsabili dei singoli servizi della USSL esclusivamente con funzioni propositive e consultive per le materie di propria competenza. 3. L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi della USSL. 4. Inoltre i coordinatori collegialmente: 1) provvedono ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio delle attivita' di indagine epidemiologica di ricerca sanitaria sociale e di analisi economica in relazione alle indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale; 2) provvedono in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi; 3) approvano e curano l'attuazione dei progmmi di educazione socio-sanitaria attraverso i singoli servizi; 4) approvano e curano, in coerenza con la normativa statale, l'attuazione dei programmi di aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale. 5. Il regolamento della USSL disciplina le modalita' di funzionamento dell'ufficio di direzione, con specifico riferimento alle singole materie: competenze; ruolo dei singoli coordinatori; programmazione dell'attivita'; modalita' svolgimento sedute.