Art. 13. I coordinatori 1. I coordinatori di cui all'art. 10, comma 1., sono designati dal Comitato di Gestione con le modalita' e con i criteri previsti dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 2. L'incarico del coordinamento di cui al comma 1, deve essere a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'incarico puo' essere rinnovato e deve essere svolto a tempo pieno. 3. I coordinatori, per la durata dell'incarico, dismettono le funzioni di responsabile di servizio conservando la titolarita' del posto. In relazione a particolari e motivate esigenze di funzionamento della USSL, il Comitato di Gestione puo' derogare in via transitoria, previa acquisizione dell'assenso dell'interessato. 4. Il coordinatore sanitario esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni: 1) coordinamento dell'attivita' sanitaria; 2) vigilanza sull'attivita' svolta dai servizi sanitari, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS; 3) direzione dell'area programmazione sanitaria e formazione professionale sanitaria e, ove costituita, dell'area infermieristica. 5. Il coordinatore amministrativo esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni: 1) coordinamento dell'attivita' amministrativa; 2) vigilanza sull'attivita' svolta dai servizi amministrativi, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS; 3) direzione delle aree affari generali, programmazione economica e formazione professionale amministrativa. 6. Il coordinatore socio-assistenziale esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni: 1) coordinamento dell'attivita' socio-assistenziale; 2) vigilanza sull'attivita' svolta dai servizi socio-assistenziali, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS; 3) direzione della funzione programmazione socio assistenziale, della formazione professionale degli operatori del settore e del sistema informativo socio-assistenziale.