Art. 17. I centri di riferimento 1. I centri di riferimento sono servizi o unita' operative autonome che, in base alle indicazioni del PSSR, sono chiamati a svolgere un'attivita' sovrazonale, di supporto ed integrazione rispetto all'attivita' svolta dalle USSL servite. 2. Il centro di riferimento svolge l'attivita' sovrazonale a favore delle USSL indicate dal PSSR garantendo: 1) l'attivita' a favore di residenti delle USSL servite nell'ambito dei presidi di pertinenza secondo le indicazioni del PSSR; 2) l'attivita' di consulenza nei confronti degli operatori delle USSL servite, da svolgere con mobilita' bidirezionale, in base ai programmi di attivita' concordati; 3) l'attivita' di ricerca per le problematiche di interesse delle USSL servite; 4) l'attivita' di formazione per gli operatori delle USSL servite. 3. Lo sviluppo delle attivita' sovrazonali dei centri di riferimento puo' avvenire: 1) prevedendo negli organici del centro di riferimento gli operatori necessari per le attivita' da svolgere per le USSL servite, ivi comprese quelle presso i presidi di tali USSL; 2) prevedendo la eventuale messa a disposizione del centro di riferimento da parte delle USSL servite di propri operatori. 4. I rapporti tra la USSL del centro di riferimento e le USSL servite vengono definiti mediante convenzioni stipulate fra le USSL interessate in conformita alla convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale.