Art. 17.
                       I centri di riferimento
 
   1.  I  centri  di  riferimento  sono  servizi  o  unita' operative
autonome che, in base alle indicazioni  del  PSSR,  sono  chiamati  a
svolgere   un'attivita'  sovrazonale,  di  supporto  ed  integrazione
rispetto all'attivita' svolta dalle USSL servite.
   2.  Il  centro  di  riferimento  svolge  l'attivita' sovrazonale a
favore delle USSL indicate dal PSSR garantendo:
    1)   l'attivita'   a  favore  di  residenti  delle  USSL  servite
nell'ambito dei presidi di  pertinenza  secondo  le  indicazioni  del
PSSR;
    2)  l'attivita' di consulenza nei confronti degli operatori delle
USSL servite, da svolgere con mobilita'  bidirezionale,  in  base  ai
programmi di attivita' concordati;
    3) l'attivita' di ricerca per le problematiche di interesse delle
USSL servite;
    4)  l'attivita'  di  formazione  per  gli  operatori  delle  USSL
servite.
   3.   Lo   sviluppo  delle  attivita'  sovrazonali  dei  centri  di
riferimento puo' avvenire:
    1)  prevedendo  negli  organici  del  centro  di  riferimento gli
operatori necessari per le attivita' da svolgere per le USSL servite,
ivi comprese quelle presso i presidi di tali USSL;
    2)  prevedendo  la  eventuale  messa a disposizione del centro di
riferimento da parte delle USSL servite di propri operatori.
   4.  I  rapporti  tra  la  USSL del centro di riferimento e le USSL
servite vengono definiti mediante convenzioni stipulate fra  le  USSL
interessate  in  conformita  alla  convenzione  tipo  approvata dalla
Giunta Regionale.