Art. 18.
                        I presidi multizonali
 
   1.  I  presidi  multizonali  sono  quelli  che,  per le specifiche
finalita' perseguite,  per  le  caratteristiche  tecniche  e  per  le
competenze specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte
a territori la cui estensione include piu' di una USSL.
   2. I presidi multizonali sono individuati con legge regionale.
   3.  La disciplina dei presidi multizonali e' disposta con la legge
di cui al comma 2., con specifico riferimento ai seguenti temi:
    - direzione, organizzazione e amministrazione del presidio;
    - collegamento con gli organi e i servizi delle USSL servite;
    - modalita' di tenuta di uno specifico conto di gestione.