Art. 18. I presidi multizonali 1. I presidi multizonali sono quelli che, per le specifiche finalita' perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include piu' di una USSL. 2. I presidi multizonali sono individuati con legge regionale. 3. La disciplina dei presidi multizonali e' disposta con la legge di cui al comma 2., con specifico riferimento ai seguenti temi: - direzione, organizzazione e amministrazione del presidio; - collegamento con gli organi e i servizi delle USSL servite; - modalita' di tenuta di uno specifico conto di gestione.