Art. 19. Norme speciali per l'esercizio delle funzioni delle USSL sub-comunali torinesi 1. L'esercizio delle funzioni ed attivita' nelia Citta' di Torino puo' essere previsto a livello accentrato, in una o piu' USSL. 2. L'individuazione delle funzioni ed attivita' da gestire a livello accentrato e' disposta dal Consiglio Regionale, acquisito il parere del Consiglio Comunale di Torino. 3. L'atto di individuazione delle funzioni ed attivita da esercitare a livello accentrato deve prevedere: - le moda'lita' di collegamento delle USSL serventi con quelle servite; - le modalita' di rilevazione degli oneri imputabili alle singole USSL anche ai fini della determinazione del riparto della quota del Fondo sanitario regionale globalmente assegnata alla Citta' di Torino.