Art. 19.
            Norme speciali per l'esercizio delle funzioni
                   delle USSL sub-comunali torinesi
 
   1.  L'esercizio delle funzioni ed attivita' nelia Citta' di Torino
puo' essere previsto a livello accentrato, in una o piu' USSL.
   2.  L'individuazione  delle  funzioni  ed  attivita'  da gestire a
livello accentrato e' disposta dal Consiglio Regionale, acquisito  il
parere del Consiglio Comunale di Torino.
   3.   L'atto  di  individuazione  delle  funzioni  ed  attivita  da
esercitare a livello accentrato deve prevedere:
    -  le  moda'lita'  di collegamento delle USSL serventi con quelle
servite;
    - le modalita' di rilevazione degli oneri imputabili alle singole
USSL anche ai fini della determinazione del riparto della  quota  del
Fondo  sanitario  regionale  globalmente  assegnata  alla  Citta'  di
Torino.