Art. 20.
                       Responsabilita' vicaria
            dei servizi di cui e' preposto un coordinatore
 
   1.  La  partecipazione  all'ufficio  di  direzione  da  parte  dei
supplenti dei responsabili di servizio cui e' attribuita la  funzione
di  coordinamento,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 3, non comporta la
modifica dell'inquadramento giuridico ed  economico  degli  operatori
interessati.