Art. 20. Responsabilita' vicaria dei servizi di cui e' preposto un coordinatore 1. La partecipazione all'ufficio di direzione da parte dei supplenti dei responsabili di servizio cui e' attribuita la funzione di coordinamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, non comporta la modifica dell'inquadramento giuridico ed economico degli operatori interessati.