Art. 22.
                          Norma transitoria
 
   1. Fino all'attuazione del regolamento dei servizi di cui all'art.
1 della presente legge, l'assetto organizzativo delle USSL e'  quello
previsto  dalla  legge  regionale 22 maggio 1980, n. 60 e dalle altre
norme regionali disciplinanti la materia.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 23 aprile 1990
 
                               BELTRAMI