Art. 22. Norma transitoria 1. Fino all'attuazione del regolamento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, l'assetto organizzativo delle USSL e' quello previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60 e dalle altre norme regionali disciplinanti la materia. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 23 aprile 1990 BELTRAMI