Art. 3. Procedure per l'adozione della pianta organica 1. La pianta organica complessiva della USSL e' approvata previo confronto con le OO.SS., dall'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ovvero dall'Assemblea della Comunita' Montana ovvero dal Consiglio Comunale di Torino ai sensi della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35. 2. La pianta organica della USSL, con l'articolazione nei servizi, a loro volta articolati nelle unita' operative e nelle aree tecnico-operative viene adottata unitamente al PAS ed e' soggetta alle medesime procedure di approvazione.