Art. 3.
            Procedure per l'adozione della pianta organica
 
   1.  La  pianta organica complessiva della USSL e' approvata previo
confronto con le OO.SS., dall'Assemblea dell'Associazione dei  Comuni
ovvero  dall'Assemblea  della  Comunita' Montana ovvero dal Consiglio
Comunale di Torino ai sensi della legge regionale 13 agosto 1986,  n.
35.
   2. La pianta organica della USSL, con l'articolazione nei servizi,
a  loro  volta  articolati  nelle  unita'  operative  e  nelle   aree
tecnico-operative  viene  adottata  unitamente  al PAS ed e' soggetta
alle medesime procedure di approvazione.