Art. 6. I s e r v i z i 1. In ciascuna USSL sono attivati i seguenti servizi per l'esercizio delle funzioni elencate nell'art. 4: 1) assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 4) e 17) dell'art. 4; 2) assistenza sanitaria specialistica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 2) e 5) dell'art. 4; 3) assistenza farmaceutica per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 6) dell'art. 4 per le USSL con popolazione superiore a 50.000 abitanti o dotate di stabilimento ospedaliero a gestione diretta; 4) igiene e sanita' pubblica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 1) e 19) dell'art. 4; 5) igiene e assistenza veterinaria, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 3) dell'art. 4; 6) socio-assistenziale, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 7) dell'art. 4; 7) amministrativo, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 4. 2. Per le USSL prive di presidio ospedaliero a gestione diretta viene attivato un unico servizio di assistenza sanitaria per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, punti 1) e 2). 3. Per le USSL con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ovvero prive di stabilimento ospedaliero a gestione diretta l'espletamento della funzione di cui al punto 6) dell'art. 4 rientra fra le competenze del Servizio di assistenza sanitaria di base ovvero puo' essere garantito in forma associata con altra USSL mediante apposita convenzione. 4. La USSL in sede di regolamento definisce l'eventuale disarticolazione delle funzioni elencate all'art. 4 in un maggior numero di servizi, in conformita' a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 1.