Art. 6.
                           I s e r v i z i
 
   1.   In  ciascuna  USSL  sono  attivati  i  seguenti  servizi  per
l'esercizio delle funzioni elencate nell'art. 4:
    1) assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni
di cui ai punti 4) e 17) dell'art. 4;
    2)  assistenza  sanitaria specialistica, per l'espletamento delle
funzioni di cui ai punti 2) e 5) dell'art. 4;
    3)  assistenza  farmaceutica per l'espletamento delle funzioni di
cui al punto 6) dell'art. 4 per le USSL con popolazione  superiore  a
50.000  abitanti  o  dotate  di  stabilimento  ospedaliero a gestione
diretta;
    4)  igiene  e sanita' pubblica, per l'espletamento delle funzioni
di cui ai punti 1) e 19) dell'art. 4;
    5)  igiene  e  assistenza  veterinaria,  per l'espletamento delle
funzioni di cui al punto 3) dell'art. 4;
    6)  socio-assistenziale, per l'espletamento delle funzioni di cui
al punto 7) dell'art. 4;
    7)  amministrativo,  per  l'espletamento delle funzioni di cui ai
punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 4.
   2.  Per  le  USSL prive di presidio ospedaliero a gestione diretta
viene  attivato  un  unico  servizio  di  assistenza  sanitaria   per
l'espletamento  delle funzioni di cui al precedente comma, punti 1) e
2).
   3.  Per le USSL con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ovvero
prive di stabilimento ospedaliero a gestione  diretta  l'espletamento
della  funzione  di  cui  al  punto  6)  dell'art.  4  rientra fra le
competenze del Servizio di assistenza sanitaria di base  ovvero  puo'
essere  garantito in forma associata con altra USSL mediante apposita
convenzione.
   4.   La   USSL   in  sede  di  regolamento  definisce  l'eventuale
disarticolazione delle funzioni elencate all'art.  4  in  un  maggior
numero  di  servizi,  in  conformita'  a quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 1.