Art. 7. Le aree tecnico-operative 1. Le aree tecnico-operative della USSL sono le seguenti: 1) area "affari generali" per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 14) e 15) dell'art. 4, dipendente dal coordinatore amministrativo; 2) area "programmazione sanitaria e formazione professionale sanitaria" per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 16) nonche' per quelle di cui ai punti 18) e 21) dell'art. 4, per la componente sanitaria, dipendente dal coordinatore sanitario; 3) area "programmazione economica e formazione professionale amministrativa", per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18) e 21) dell'art. 4, per la componente economico-amministrativa, dipendente dal coordinatore amministrativo; 4) le scuole di formazione professionale costituiscono aree tecnico operative dotate di autonomia tecnica funzionale dipendenti dal coordinatore sanitario ovvero da quello socio-assistenziale. 2. L'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18), 20) e 21) dell'art. 4, per la componente socio-assistenziale, e' garantito dal servizio socio-assistenziale. 3. Nelle USSL individuate dal PSSR e' attivata un'ulteriore area tecnico-operativa, denominata "area infermieristica", con funzioni di programmazione e coordinamento dell'attivita' infermieristica svolta nei vari servizi sanitari, dipendente dal coordinatore sanitario. 4. Il regolamento della USSL prevede l'attivazione delle aree tecnico-operative, nonche' eventuali accorpamenti delle stesse, in conformita' a quanto previsto dal comma 4. dell'art. 1.