Art. 7.
                      Le aree tecnico-operative
 
   1. Le aree tecnico-operative della USSL sono le seguenti:
    1)  area  "affari  generali" per l'espletamento delle funzioni di
cui ai punti 14) e  15)  dell'art.  4,  dipendente  dal  coordinatore
amministrativo;
    2)  area  "programmazione  sanitaria  e  formazione professionale
sanitaria" per l'espletamento delle funzioni  di  cui  al  punto  16)
nonche'  per  quelle  di  cui  ai punti 18) e 21) dell'art. 4, per la
componente sanitaria, dipendente dal coordinatore sanitario;
    3)  area  "programmazione  economica  e  formazione professionale
amministrativa", per l'espletamento delle funzioni di  cui  ai  punti
16),    18)    e    21)    dell'art.    4,    per    la    componente
economico-amministrativa, dipendente dal coordinatore amministrativo;
    4)  le  scuole  di  formazione  professionale  costituiscono aree
tecnico operative dotate di autonomia tecnica  funzionale  dipendenti
dal coordinatore sanitario ovvero da quello socio-assistenziale.
   2.  L'espletamento  delle funzioni di cui ai punti 16), 18), 20) e
21) dell'art. 4, per la componente socio-assistenziale, e'  garantito
dal servizio socio-assistenziale.
   3.  Nelle  USSL individuate dal PSSR e' attivata un'ulteriore area
tecnico-operativa, denominata "area infermieristica", con funzioni di
programmazione  e coordinamento dell'attivita' infermieristica svolta
nei vari servizi sanitari, dipendente dal coordinatore sanitario.
   4.  Il  regolamento  della  USSL  prevede l'attivazione delle aree
tecnico-operative, nonche' eventuali accorpamenti  delle  stesse,  in
conformita' a quanto previsto dal comma 4. dell'art. 1.