Art. 8. Le unita' operative 1. Le unita' operative autonome di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono attivabili prioritariamente: 1) per la funzione di assistenza sanitaria specialistica, assumendo la denominazione di divisione o di servizio, in base alle indicazioni del PSSR; 2) per i presidi multizonali. 2. Le unita' operative non autonome, sono attivabili per le articolazioni dei servizi previste dalla contabilita' per centri di costi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2.