Art. 8.
                         Le unita' operative
 
   1.  Le  unita'  operative autonome di cui all'art. 5, commi 4 e 5,
sono attivabili prioritariamente:
    1)   per  la  funzione  di  assistenza  sanitaria  specialistica,
assumendo la denominazione di divisione o di servizio, in  base  alle
indicazioni del PSSR;
    2) per i presidi multizonali.
   2.  Le  unita'  operative  non  autonome,  sono  attivabili per le
articolazioni dei servizi previste dalla contabilita' per  centri  di
costi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2.