Art. 10. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale nomina un comitato promotore di cinque membri con l'incarico di provvedere, entro il termine di sessanta giorni, alla costituzione dell'assemblea del Centro e alla redazione di una bozza di statuto. 2. Entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento, l'assemblea, provvisoriamente presieduta dal componente individuato a tale fine dal comitato di cui al comma 1, provvede all'adozione dello statuto. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 18 aprile 1990 MANDARINI -------- (Omissis).