Art. 10.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  sede di prima applicazione della presente legge, la giunta
regionale  nomina  un  comitato  promotore  di  cinque   membri   con
l'incarico  di  provvedere, entro il termine di sessanta giorni, alla
costituzione dell'assemblea del Centro e alla redazione di una  bozza
di statuto.
   2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data del proprio insediamento,
l'assemblea, provvisoriamente presieduta dal componente individuato a
tale fine dal comitato di cui al comma 1, provvede all'adozione dello
statuto.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 18 aprile 1990
 
                              MANDARINI
 
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  (Omissis).