Art. 5. S t a t u t o 1. Lo statuto del Centro e' adottato dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei componenti e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale. 2. Lo statuto deve in particolare: a) determinare la composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento degli organi, nonche' i procedimenti per le relative nomine; b) riservare all'assemblea, assicurando che essa rappresenti nella maniera piu' ampia e approfondita i soggetti cointeressati alla finalita' del CEDRAV, il potere di indirizzo dell'attivita' del Centro, l'approvazione del programma annuale di attivita', l'elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e del suo presidente, nonche' la nomina dei sindaci revisori e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; c) riservare alla Giunta regionale la designazione di due dei componenti il consiglio di amministrazione; d) stabilire le modalita' di ammissione dei soci.