Art. 5.
                            S t a t u t o
 
   1.  Lo statuto del Centro e' adottato dall'assemblea a maggioranza
di  due  terzi  dei  componenti  e  sottoposto  all'approvazione  del
Consiglio regionale.
   2. Lo statuto deve in particolare:
     a)  determinare  la composizione, le attribuzioni e le modalita'
di funzionamento degli organi, nonche' i procedimenti per le relative
nomine;
     b)  riservare  all'assemblea,  assicurando  che essa rappresenti
nella maniera piu' ampia e approfondita i soggetti cointeressati alla
finalita'  del  CEDRAV,  il  potere  di  indirizzo dell'attivita' del
Centro, l'approvazione del programma annuale di attivita', l'elezione
del  presidente,  del  consiglio  di  amministrazione,  del  comitato
scientifico e del suo  presidente,  nonche'  la  nomina  dei  sindaci
revisori  e  l'approvazione  del  bilancio  preventivo  e  del  conto
consuntivo;
     c)  riservare  alla  Giunta regionale la designazione di due dei
componenti il consiglio di amministrazione;
     d) stabilire le modalita' di ammissione dei soci.