Art. 7.
                          C o n t r o l l i
 
   1.  I  bilanci  annuali preventivi e i conti consuntivi, approvati
dall'assemblea del Centro, devono essere tempestivamente inviati alla
Regione  per  gli effetti degli articoli 75 dello statuto regionale e
20  della  legge  regionale  3  maggio  1978,  n.  23,  e   succesive
modificazioni e integrazioni.
   2.  I  conti  consuntivi  devono  essere  trasmessi  alla  Regione
corredati da una relazione del collegio sindacale.