Art. 7. C o n t r o l l i 1. I bilanci annuali preventivi e i conti consuntivi, approvati dall'assemblea del Centro, devono essere tempestivamente inviati alla Regione per gli effetti degli articoli 75 dello statuto regionale e 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e succesive modificazioni e integrazioni. 2. I conti consuntivi devono essere trasmessi alla Regione corredati da una relazione del collegio sindacale.